Le Assicurazioni di Roma
  1. Home
  2. /
  3. Accesso Civico

Accesso Civico

Pubblicazione dati ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013


La riforma del Decreto Trasparenza (D.lgs. n.33/2013), realizzata con l’entrata in vigore del D.lgs. n.97/2016 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonchè di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.


Alla luce della riforma, pertanto, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, nel rispetto dell’articolo 7 del D.lgs. n.33/2013.


Ferma restando la possibilità di esercitare il tradizionale diritto di accesso documentale (c.d. “Accesso agli Atti”), disciplinato dalla Legge n.241/1990, rivolto a soggetti titolari di interessi qualificati corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate, il novellato istituto dell’accesso civico ne prevede due diverse fattispecie, indicate di seguito, le cui modalità di esercizio sono descritte nei successivi paragrafi:


Accesso Civico “semplice”

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico cd. “semplice” di cui all’art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.).


L’accesso civico “semplice” può essere esercitato da chiunque e corrisponde al diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza e per i quali sia stata omessa (totalmente o parzialmente) la loro pubblicazione nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.


L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita e priva di motivazione ed identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.


L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile nel formato Portable Document Format (.PDF) e deve essere inviata al Responsabile per la Trasparenza tramite una delle seguenti modalità:



– all’indirizzo e-mail: accesso.civico@adir.it;


– all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): adir@pec.it;


– tramite servizio postale al seguente indirizzo: Lungotevere Vittorio Gassman n.22 – 00146 ROMA.



Entro 30 giorni il Responsabile per la Trasparenza verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso di esito positivo, pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale informandone il richiedente attraverso la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale (link).


Accesso Civico “generalizzato”

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico cd. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013 – al fine di richiedere esclusivamente dati e documenti detenuti da Le Assicurazioni di Roma e ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.lgs. n.33/2013.


L’accesso civico generalizzato “è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione …. nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti….”. L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; intende altresì promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico. L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né la motivazione.


COME FARE


Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile l’apposito modulo on line, da compilare e firmare. La domanda può essere anche sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata. La richiesta deve contenere l’identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui si chiede l’accesso e può essere presentata, alternativamente:



– alla Segreteria della Direzione Generale;


– alla Struttura che detiene le informazioni, i dati e i documenti.



La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ai seguenti indirizzi:.



– all’indirizzo e-mail: accesso.civico@adir.it;


– all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): adir@pec.it;


– tramite servizio postale al seguente indirizzo: Lungotevere Vittorio Gassman n.22 – 00146 ROMA.



COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO


Il rilascio di dati o documenti è gratuito. L’estrazione di copie è invece soggetta al pagamento del solo costo di riproduzione del supporto cartaceo o informatico.


TERMINI


Le Assicurazioni di Roma provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Se sono individuati soggetti controinteressati, cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, in ordine alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono. I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine e accertato l’avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, Le Assicurazioni di Roma decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.


ESCLUSIONI E LIMITI


Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all’art.24 comma 1. Il diritto di accesso è limitato o differito quando si rende necessario tutelare gli interessi pubblici e privati dal pregiudizio concreto che la diffusione dei dati, documenti o informazioni possano arrecare agli stessi (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) Le Assicurazioni di Roma adotta, per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.


TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE


Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico generalizzato, l’interessato può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (rpct@adir.it). Il richiedente può altresì presentare, in alternativa ed entro 30 giorni, ricorso al TAR del Lazio. Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere, in alternativa, al TAR del Lazio.


Modulo di richiesta


NORME DI RIFERIMENTO


Legge n° 241/1990 s.m.i

D.P.R. n° 445/2000 s.m.i

Decreto legislativo n° 82/2005 s.m.i

Decreto legislativo n° 33/2013

Decreto legislativo n° 97/2016

Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n° 1309/2016


Registro degli Accessi 2019 – I sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2019 – II sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2020 – I sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2020 – II sem.

Registro degli Accessi 2021 – I sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2021 – II sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2022 – I sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2022 – II sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2023 – I sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.

Registro degli Accessi 2023 – II sem. – In questo periodo non sono pervenute richieste di accesso.



Le Assicurazioni di Roma, in linea con le raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha istituito una raccolta organizzata delle richieste di accesso distinto per tipologia (c.d. Registro degli accessi), contenente i dati definiti dalla Delibera A.N.AC. n. 1309/2016 che riporta, per ogni istanza conclusa nel semestre di riferimento, la data di presentazione, la sintesi dell’oggetto, la presenza di eventuali controinteressati, l’esito della richiesta e la data della decisione.


Struttura responsabile della pubblicazione:


Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza



Data di aggiornamento: 31/01/2024