Le Assicurazioni di Roma
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Sinistro Veicoli

DENUNCIA L’INCIDENTE

Se sei coinvolto in un incidente, anche quando ti ritieni totalmente responsabile o non hai subito danni, devi, per legge, presentare denuncia alla tua Compagnia entro 3 giorni lavorativi da quando si è verificato il sinistro.
Dovrai fornire tutte le informazioni corrette e compilare in modo chiaro e completo il Modulo Blu.
Il Modulo Blu deve essere firmato sia da te sia dal conducente dell’altro veicolo, se concordate sulle responsabilità: ciò permetterà di gestire in modo più veloce la tua pratica.
Puoi utilizzare Il Modulo Blu anche se è compilato e firmato solo da te, perché vale come denuncia dell’incidente.

Attenzione! Non presentare denuncia in caso di incidente può causare un danno economico alla tua Compagnia, che potrà rivalersi nei tuoi confronti, come prevede la Legge (articoli 143 Codice delle Assicurazioni e 1915 del Codice Civile).

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Puoi integrare i documenti prodotti, inviandoci entro 3 giorni dall’incidente fotografie particolareggiate dei danni ai veicoli coinvolti e del luogo in cui è avvenuto il fatto.

COME INOLTRARE LA DENUNCIA
Denuncia il sinistro e invia i documenti necessari alla Compagnia entro 3 giorni dalla denuncia

invio tramite posta certificata all’indirizzo sinistriauto.adir@pec.it
con raccomandata A/R a Le Assicurazioni di Roma – Sinistri Auto, Lungotevere Vittorio Gassman, 22 – 00146 Roma
consegnando la denuncia presso il nostro ufficio sinistri, di Roma in Lungotevere Vittorio Gassman, 22

Scarica i nostri moduli:

Istruzioni sull’indennizzo Diretto e Compilazione Modulo Blu

Modulo Blu di denuncia sinistro

Modulo richiesta risarcimento

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

In base alle circostanze dell’incidente, il risarcimento può avvenire:

  • Con la procedura di risarcimento DIRETTO da parte de Le Assicurazioni di Roma
  • Con la procedura ORDINARIA da parte della Compagnia del responsabile del sinistro

Il Risarcimento Diretto è la procedura di rimborso del danno applicata a partire dal 1° febbraio 2007: prevede che l’Assicurato-danneggiato, che ritiene anche solo in parte di avere ragione, chieda il rimborso dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia.
Il risarcimento diretto si applica solo se ricorrono le seguenti circostanze:

  • L’urto è avvenuto tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto (anche ciclomotori con targa, come previsto del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153);
  • L’incidente è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  • Entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • Non c’è responsabilità da parte di altri veicoli coinvolti.
  • Per tutti gli altri casi è prevista l’applicazione della procedura di risarcimento ordinario

Quando è coinvolto un passeggero
Il passeggero che viaggia su un veicolo assicurato con Le Assicurazioni di Roma può chiedere il risarcimento (come previsto dall’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private).
La Compagnia risarcisce i danni subiti dal passeggero indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Richiesta di risarcimento
Ricevuta la richiesta, secondo la legge la Compagnia deve formulare l’offerta di risarcimento o comunicare i motivi di rifiuto nel rispetto dei seguenti termini:

  • entro 30 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e con una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti (modulo BLU);
  • entro 60 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e se la denuncia di sinistro è sottoscritta dal solo danneggiato;
  • entro 90 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni alla persona. Il termine è sospeso se il danneggiato non si sottopone agli accertamenti necessari per valutare il danno.

Richiesta di risarcimento incompleta
Se la richiesta è incompleta (ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private), la Compagnia può richiedere informazioni integrative al danneggiato entro 30 giorni da quando riceve la richiesta di risarcimento.
I termini per formulare l’offerta di risarcimento, o per comunicare i motivi del rifiuto, rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Annullamento della procedura di risarcimento diretto
Nel caso in cui non sia possibile applicare il risarcimento diretto, la Compagnia che ne riceve richiesta deve comunicare i motivi dell’annullamento all’assicurato-danneggiato tramite Raccomandata A/R, entro massimo 30 giorni da quando:

  • ha ricevuto la domanda di risarcimento;
  • ha acquisito le informazioni che rendono inapplicabile il risarcimento diretto.
    Successivamente trasferisce alla Compagnia del veicolo responsabile la richiesta di risarcimento e gli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.

Cosa accade quando l’incidente è denunciato da Assicurati di altre Compagnie
Quando si presenta una denuncia/richiesta di risarcimento ad altre Compagnie queste trasmettono i dati identificativi dell’incidente a AdiR (data dell’incidente, provincia, targhe, Compagnie, etc.). Se a AdiR non dovesse risultare alcun incidente, invierà all’Assicurato una RICHIESTA DI DENUNCIA.
L’Assicurato, per legge, deve comunque dare comunicazione alla Compagnia e

  • denunciare l’incidente, descrivendone la dinamica (anche se non ha subito danni per i quali intende richiedere risarcimento), indicando eventuali Autorità intervenute e/o identificando gli eventuali testimoni e raccogliendone le dichiarazioni e confermando le proprie responsabilità qualora si ritenga responsabile dell’evento
  • oppure presentare la Dichiarazione di NEGAZIONE EVENTO e i documenti a sostegno

Scarica i nostri moduli:

Dichiarazione Testimoni

Negazione evento

La “Procedura ordinaria di risarcimento” è la richiesta di rimborso che il danneggiato indirizza alla Compagnia che assicura il veicolo responsabile dell’incidente. Si applica quando non trova applicazione la procedura di “risarcimento diretto”, e cioè nel caso d’incidente:

  • non avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  • senza collisione tra veicoli;
  • con collisione tra più di due veicoli identificati;
  • tra ciclomotori non muniti di targa (come previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153 per targati si intendono i ciclomotori con targa a cinque caratteri alfanumerici);
  • fra trattori agricoli;
  • tra veicoli immatricolati all’estero;
  • con veicoli non assicurati;
  • tra 2 soli veicoli, ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
  • sinistri con lesioni al conducente superiori al 9% di invalidità permanente limitatamente alle lesioni del conducente

Per la procedura ordinaria di risarcimento, l’assicurato/danneggiato deve presentare:

  • denuncia dell’incidente alla propria Compagnia di Assicurazione (obbligatoria per legge)
  • richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazione del responsabile dell’incidente.

Da quando ha ricevuto la richiesta, la Compagnia di Assicurazione del responsabile dell’incidente formula un’offerta di risarcimento o comunica i motivi di rifiuto nei tempi indicati dalla legge:

  • entro 30 giorni, in caso di danni a cose e con denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti (modulo CAI);
  • entro 60 giorni, in caso di danni a cose e se la denuncia di sinistro è sottoscritta dal solo danneggiato;
  • entro 90 giorni, in caso di danni alla persona. Il termine è sospeso se il danneggiato rifiuta gli accertamenti necessari per valutare il danno.

Richiesta di risarcimento incompleta
Se la richiesta è incompleta (ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private), la Compagnia può richiedere informazioni integrative entro 30 giorni da quando riceve la richiesta di risarcimento.
I termini per formulare l’offerta di risarcimento, o per comunicare i motivi del rifiuto, sono interrotti fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Contatto

Per qualunque danno abbia subito il tuo veicolo puoi trasmettere una segnalazione di sinistro contenente almeno le seguenti informazioni:

  • numero di polizza
  • generalità dell’assicurato
  • data e luogo del sinistro
  • estremi del veicolo
  • modalità del sinistro
  • entità almeno approssimativa del danno
  • copia della denuncia presentata all´Autorità (nel caso di furto o rapina o atti dolosi di terzi)

la segnalazione di sinistro deve essere trasmessa alla compagnia con le seguenti modalità:

  • invio tramite posta certificata all’indirizzo sinistriauto.adir@pec.it
  • con raccomandata A/R a Le Assicurazioni di Roma – Sinistri Auto, Lungotevere Vittorio Gassman, 22 – 00146 Roma
  • consegnando la denuncia presso il nostro ufficio sinistri, di Roma in Lungotevere Vittorio Gassman, 22 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00; il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.

Ti ricordiamo di contattarci:

  • entro 3 giorni dal fatto nel caso di incendio o eventi naturali
  • entro 24 ore nel caso di atti vandalici o furto
  • o da quando ne sei venuto a conoscenza e comunque nel più breve tempo possibile, e segui le indicazioni riportate di seguito per ogni singolo evento
FURTO

Denuncia il Furto

  • Presenta denuncia alla Compagnia anche se la tua Polizza Auto prevede solo la garanzia RCA obbligatoria e non la garanzia per il furto
  • Denuncia il furto parziale, totale o la rapina, all’Autorità giudiziaria competente il più presto possibile.
  • Ricorda che se l’evento è avvenuto all’estero, devi presentare la denuncia alle Autorità estere e ripeterla alle Autorità italiane al tuo rientro.

Richiedi il risarcimento
In caso di furto totale, per chiedere il risarcimento devi allegare alla denuncia (da verificare con polizza):

  • Il certificato di proprietà, con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto cronologico con la stessa annotazione (da richiedere al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, presso le sedi ACI)
  • Il set di chiavi originali del veicolo;
  • Il libretto di circolazione originale (se rubato con il veicolo, dovrai fornire copia della denuncia di furto in cui è indicato il furto del libretto);
  • La copia della fattura di acquisto del veicolo, se il furto è avvenuto entro 12 mesi dalla prima immatricolazione.

In caso di ritrovamento del veicolo

  1. se non hai ancora ottenuto il risarcimento presenta il verbale di ritrovamento del mezzo (e il verbale di restituzione) e attendi l’esito della verifica degli eventuali danni subiti dalla tua vettura
  2. se sei già stato risarcito, in questo caso non sei più proprietario del veicolo e devi quindi informare la Compagnia:
    • tramite posta certificata all’indirizzo sinistriauto.adir@pec.it
    • tramite raccomandata A/R a Le Assicurazioni di Roma – Sinistri Auto, Lungotevere Vittorio Gassman, 22 – 00146 Roma
    • recandoti presso il nostro ufficio sinistri, di Roma in Lungotevere Vittorio Gassman, 22, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00; il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.
INCENDIO

Ricordati che in caso d’incendio provocato intenzionalmente dovrai presentare la denuncia del fatto all’Autorità Giudiziaria.
E se sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ricordati di allegare alla denuncia anche copia del Verbale d’Intervento.

ATTI VANDALICI

Denuncia gli atti subiti all’Autorità giudiziaria competente il più presto possibile. Se l’evento è avvenuto all’estero, devi presentare la denuncia alle Autorità estere e ripeterla alle Autorità italiane al tuo rientro.

ROTTURA CRISTALLI

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato fino alla concorrenza dell’importo indicato nelle condizioni di polizza. (comprese le spese di installazione).

Unitamente alla denuncia di sinistro, dovrà essere allegata documentazione inerente al danno, compresa quella fiscale, comprovante la spesa sostenuta per la sostituzione.

TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 07 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, L’Impresa ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza Trento n. 8 – 20135 Milano – numero verde 800085820 – FAX 0258384210, in seguito denominata Europ Assistance.
A quest’ultima Società, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

INCIDENTE CON VEICOLO IGNOTO O NON ASSICURATO

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d’incidenti provocati da:

  • veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (dopo il Decreto n.198 del 6 novembre 2007, è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona)
  • veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose

Lo stesso Fondo risarcisce i danni alla persona e alle cose causati da incidenti con: • veicoli o imbarcazioni assicurati con Compagnie in liquidazione coatta amministrativa

  • veicoli che circolavano contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona e danni alle cose
  • veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dell’Unione Europea ma anche Islanda, Norvegia e Lichtenstein, per incidenti avvenuti nel periodo tra la data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (secondo l’articolo 283, comma 1, lett. d-bis),
  • veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo (secondo l’articolo 283, comma 1, lett. d-ter).

Come richiedere il risarcimento danni

Invia con raccomandata (come previsto dall’articolo 287 del codice delle assicurazioni private) la tua richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Elenco Compagnie designate sul territorio – Fondo vittime della strada

Friuli-Venezia Giulia e Campania:
Generali Italia S.p.A. (Sede Legale)
Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.

Basilicata e Veneto:
Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa (Sede Legale)
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia

Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e Sicilia:
UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. (Sede Legale)
Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – Italia

Liguria, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta:
Società Reale Mutua di Assicurazioni (Sede e Direzione Generale)
Via Corte D’Appello, 11 – 10122 TORINO
Tel. 011 – 4314269

Umbria, Calabria:
SARA Assicurazioni S.p.A. (Sede e Direzione Generale)
Via Pò, 20 – 00198 ROMA
Tel. 06 – 8475561 Fax 06 – 8475877
Ispettorato di Perugia
Tel. 075 – 5172706

Lombardia, Lazio, Marche e Puglia:
Allianz S.p.A. (Sede Legale – già RAS)
L.go Ugo Irneri, 1 – 34123 TRIESTE
Numero Verde : 800.55.33.99.

Per maggiori informazioni vedi CONSAP “http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada”

INCIDENTI AVVENUTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

Come richiedere il risarcimento danni

In caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per chiedere il risarcimento dei danni invia una raccomandata a: UCI (Ufficio Centrale Italiano per le assicurazioni) – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO (www.ucimi.it uci@pec.ucimi.it), indicando le seguenti informazioni:

  • data e luogo dell’incidente
  • nazionalità e targa del veicolo estero
  • caratteristiche tecniche del veicolo estero
  • tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
  • marca e modello
  • cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
  • cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
  • nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
  • estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente
  • copia della constatazione amichevole d’incidente, se disponibile
  • copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
    e ogni ulteriore dato utile per agevolare la gestione della tua pratica
INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Per descrivere l’incidente in modo più preciso specifica anche:

  • In caso di danni a veicoli o cose: il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere visionate dal perito che accerterà l’entità del danno
  • In caso di lesioni personali: l’età, l’attività, il reddito, l’entità delle lesioni, l’attestazione medica che dichiara l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti

In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l’UCI darà l’incarico di gestire il sinistro a chi è stato nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti non consentono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l’UCI svolgerà accertamenti nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice sia per verificare se, in assenza di una Compagnia, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72

Importante! L’UCI effettua le sue ricerche coinvolgendo il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e queste possono richiedere anche tempi lunghi. E’ importante indicare con chiarezza, fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in tuo possesso.

INCIDENTI AVVENUTI ALL’ESTERO

In caso d’incidente avvenuto in uno dei Paesi che aderiscono al sistema “Carta Verde” con un veicolo immatricolato in uno degli Stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, puoi avvalerti della procedura prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Codice delle assicurazioni private) – Capo V – Articoli 151 e seguenti .

Per individuare la Compagnia italiana incaricata di rappresentare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e ottenere la liquidazione del danno, vai sul sito di Consap S.p.A – www.consap.it “http://www.consap.it/”

Se non ottieni risposta alla tua richiesta di risarcimento entro 3 mesi, puoi chiedere l’intervento di Consap S.p.A, Servizio Organismo di Indennizzo (via Yser,14 – 00198 Roma- fax 06/85796334) mail: organismo@consap.it

In caso di sinistro avvenuto in uno dei paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia da un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile identificarne l’assicuratore, entro 2 mesi dal sinistro puoi fare richiesta di risarcimento a: Consap S.p.A , Servizio Organismo di Indennizzo (via Yser,14 – 00198 Roma- fax 06/85796334) mail: organismo@consap.it

ALTRI CASI

In caso d’incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno dei paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia o in Svizzera, la richiesta di risarcimento va inviata all’assicuratore e/o al proprietario del veicolo estero (se per esempio l’incidente in Croazia è provocato da un veicolo immatricolato in Croazia, la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o al proprietario del veicolo croato).

Se il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un Paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese in cui è avvenuto l’incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi aderenti al Sistema Carta Verde. L’elenco dei Bureaux è indicato sul retro di ogni Carta Verde (se per esempio l’incidente in Croazia è provocato da un veicolo immatricolato in Serbia, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau croato).