|
AGENTE
DI ASSICURAZIONE
Lagente
di assicurazione è un professionista (iscritto
allAlbo Nazionale degli Agenti) che,
mettendo a disposizione del pubblico la
propria competenza tecnica, svolge stabilmente
in forma autonoma lincarico di provvedere
alla gestione ed allo sviluppo degli affari
di una agenzia.

AGENZIA
DI ASSICURAZIONE
Si definisce agenzia di assicurazione
la struttura periferica di unimpresa
di assicurazione organizzata per gestire
ed acquisire affari assicurativi. Si ha
agenzia di assicurazione "in appalto"
o "in gestione libera", quando
la gestione è affidata contrattualmente
ad uno o più agenti di assicurazione. Si
ha agenzia di assicurazione "in gestione
diretta", quando vi è preposto personale
subordinato dellimpresa di assicurazione.

ALBO
NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
La
legge n. 48 del 7 febbraio 1979 ha istituito
lAlbo Nazionale degli Agenti di assicurazione
stabilendo che lattività di tali intermediari
non può essere esercitata senza la loro
preventiva iscrizione. Per liscrizione
allAlbo occorre essere in possesso
di alcuni requisiti (cittadinanza, godimento
dei diritti civili, assenza in ambiti definiti
di condanne penali) ed aver superato una
prova scritta ed orale di idoneità. Questultima
può essere sostituita dal possesso di un
titolo equipollente fra quelli identificati
dalla legge (aver svolto per almeno due
anni continuativi attività di dirigente
alle dipendenze di unimpresa di assicurazione;
per almeno tre anni continuativi attività
di assunzione, produzione o trattazione
di affari assicurativi alle dipendenze di
unimpresa o di un´agenzia di assicurazione).

ALEA
Incertezza, peculiarità dellevento
incerto ed imprevedibile. Lassicurazione
è il più tipico contratto aleatorio (la
prestazione della compagnia assicurativa
è subordinata al verificarsi di un evento
futuro ed al momento della sottoscrizione
incerto).

ALL
RISKS
Termine della lingua inglese che significa
letteralmente "tutti i rischi".
Nel gergo assicurativo indica quelle polizze
che prevedono la coesistenza di più garanzie
prestate con unico contratto. Nella copertura
infortunistica la clausola All risks
identifica lestensione della copertura
agli sports pericolosi (allenamenti e tornei
di calcio, speleologia e speleologia subacquea,
alpinismo con scalata di roccia ed attraversamento
di ghiacciai, etc.)

ALTRE
ASSICURAZIONI
Secondo il codice civile italiano il
contraente e l'assicurato sono tenuti a
dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni
per gli stessi rischi per i quali viene
stipulato il contratto, come pure la loro
successiva stipulazione, di modo che ogni
assicuratore possa essere messo a conoscenza
di tutte le assicurazioni esistenti per
tali rischi. L'omissione dolosa (volontaria)
della dichiarazione comporta la perdita
del diritto della prestazione prevista in
polizza. Per alcuni tipi di contratto la
compagnia rinuncia al diritto di sapere
le eventuali altre coperture stipulate per
lo stesso rischio (come ad esempio nella
copertura infortunistica), salvo comunque
il dovere dellassicurato di comunicarlo
qualora si verifichi il sinistro.

A.N.I.A.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
Associazione di categoria cui aderiscono
imprese assicuratrici italiane e estere
operanti in Italia. Aderisce a Confindustria.

ASSICURATO
Nel ramo danni sintende
la persona fisica o giuridica (società,
cooperariva, associazione, etc.) minacciata
dal rischio (dal furto, dallincendio
della casa, dallinfortunio, dalle
perdite patrimoniali conseguenti alla responsabilità
civile professionale o privata, etc.).
Nel ramo vita per assicurato sintende
la persona fisica sulla cui vita è stipulato
il contratto assicurativo; le prestazioni
della compagnia sono subordinate quindi
al verificarsi di un evento legato alla
vita dellassicurato (generalmente
gli eventi discriminanti sono la sopravvivenza
o la premorienza alla scadenza contrattuale).

ASSICURATORE
Per il codice civile con il termine
assicuratore sintende la Compagnia
di Assicurazione (una delle parti che stipula
il contratto assicurativo; laltra
è il contraente).
Nel linguaggio comune il termine impropriamente
indica chi è a diretto contatto con la clientela
(agente, subagente, produttore, broker).

ASSICURAZIONE
(CONTRATTO DI)
Il codice civile riporta la seguente
definizione: "lassicurazione
è il contratto mediante il quale l'assicuratore,
dietro pagamento di un premio, si obbliga
a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da
un sinistro; ovvero a pagare un capitale
o una rendita al verificarsi di un evento
attinente la vita umana". Tale definizione
implicitamente suddivide lattività
assicurativa in due categorie: il ramo
danni ed il ramo vita.

ASSICURAZIONE
(DEFINIZIONE)
Attività
economica in base alla quale l'assicuratore,
applicando determinati principi tecnici
(matematico-statistici), verso pagamento
di un premio, si impegna a fronteggiare
gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.
ASSICURAZIONE
(DI SECONDO RISCHIO)
E'
la copertura assicurativa che viene prestata
in eccedenza a quella di primo rischio;
essa opera infatti a partire dal limite
previsto per l'assicurazione di primo rischio
e termina al limite stabilito in polizza
per tale copertura.

ASSICURAZIONE
CASO MORTE
Garantisce
il pagamento di un capitale (massimale previsto
in polizza) ai beneficiari designati dal
contraente, in caso di morte dellassicurato.
Esistono a tal proposito due grandi categorie:
lassicurazione temporanea caso
morte (la prestazione della compagnia
è legata alla premorienza dellassicurato
alla scadenza contrattuale) e lassicurazione
caso morte a vita intera (la compagnia
liquida il massimale previsto in polizza
in qualunque momento avvenga la morte dellassicurato).

ASSICURAZIONE
CASO VITA
Garantisce
la liquidazione di un capitale o lerogazione
di una rendita se l'assicurato è in vita
alla scadenza contrattuale. In caso di premorienza
dell'assicurato alcune forme prevedono la
restituzione dei premi netti versati rivalutati
(controassicurazione).

ASSICURAZIONE
DEL T.F.R.
Sono
assicurazioni collettive stipulate dai datori
di lavoro per accantonare il trattamento
di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da
corrispondere in caso di interruzione del
rapporto di lavoro stesso.

ASSICURAZIONE
MISTA
Termine delle polizze vita che identifica
quella tipologia di assicurazioni che contempla
sia il caso vita, sia il caso morte (la
compagnia liquida un capitale alla scadenza
contrattuale se lassicurato è in vita,
e liquida il capitale assicurato in caso
di premorienza dellassicurato).

ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI
NATANTI)
La legge 24/12/1969 n. 990 ha introdotto
in Italia l'obbligo della assicurazione
per i veicoli senza guida di rotaie; dal
1994 è stato inoltre liberalizzato il mercato
dellR.C. Auto.

ASSICURAZIONE
SENZA VISITA MEDICA
Nelle polizze vita è lassicurazione
stipulata in base alle dichiarazioni scritte
rese dallassicurando e non necessita
degli esiti di un'apposita visita medica
(solitamente lassicurazione senza
visita medica prevede un periodo di carenza
di 6 mesi durante il quale la validità dellassicurazione
è limitata)

ASSICURAZIONE
SULLA VITA
Rapporto
contrattuale tra Impresa e Assicurato per
la copertura di un determinato rischio legato
alla durata della vita umana (dellassicurato),
regolato dalle condizioni di polizza.

ASSICURAZIONE
TEMPORANEA PER IL CASO MORTE
Garantisce il pagamento di un capitale
ai beneficiari designati in caso di morte
dell'assicurato entro un determinato periodo
di tempo (e, comunque, prima della scadenza
del contratto).

ASSICURAZIONI
OBBLIGATORIE
Trattasi di assicurazioni prestate da
assicuratori privati (e non sociali come
ad esempio l'I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente
dai soggetti indicati dal legislatore. Generalmente
tali assicurazioni riguardano la Responsabilità
Civile mediante le quali il legislatore
si propone di tutelare la vittima incolpevole
sostituendo al debitore naturale (responsabile
civile) un più solvibile debitore legale
(assicuratore).

ASSUNZIONE
DEL RISCHIO
Operazione mediante la quale gli uffici
tecnici dellimpresa assicuratrice
provvedono a valutare il rischio (e di conseguenza
a definirne la copertura), determinarne
il premio, ed emettere successivamente il
documento contrattuale o autorizzarne l'emissione
da parte dell'agenzia.

ATTESTAZIONE
(O ATTESTATO) DI RISCHIO
E' il documento che, alla scadenza di
un contratto di assicurazione obbligatoria
R.C. auto e natanti, deve essere consegnato
al contraente. Contiene l'indicazione dei
dati prescritti, tra cui la classe di merito
(assicurazione con formula "bonus-malus")
di provenienza e quella di assegnazione
del contratto per l'annualità successiva.

AUTO
RISCHI DIVERSI (A.R.D.)
Definita
anche A.R.D definisce le garanzie accessorie
alla R.C. auto (incendio, furto, guasti
accidentali, infortunio da circolazione
stradale, etc).

BANCASSICURAZIONE
Termine
recente coniato per identificare la vendita
di prodotti assicurativi - prevalentemente
attinenti al ramoVita - attraverso sportelli
bancari.
BENEFICIARIO
Persona
fisica o giuridica avente diritto alla prestazione
prevista in polizza dall'impresa di assicurazioni
(capitale, rendita o restituzione dei premi
netti versati) al verificarsi degli eventi
previsti nel contratto. Il beneficiario
è' designato dal contraente, che può in
qualsiasi momento - fatte alcune eccezioni
- revocare o modificare tale designazione.

CAPITALE
ASSICURATO
E' la somma assicurata che viene dichiarata
dal contraente (valore della macchina per
il furto, lincendio, KASKO, etc).
Nei rami infortuni e vita indica la somma
di denaro dovuta al beneficiario al verificarsi
dellevento previsto in polizza.

CARICAMENTO
Percentuale
del premio che le Compagnie di assicurazione
utilizzano per coprire le spese relative
agli oneri di acquisizione, alle spese per
la liquidazione dei sinistri e agli oneri
di gestione.

CARTA
VERDE
Documento
che attesta la validità dell'assicurazione
R.C. auto per la circolazione nei Paesi
diversi da quelli aderenti alla C.E.E. Il
mancato possesso di tale assicurazione impone
al momento del varco della frontiera la
stipulazione di un'apposita assicurazione
per poter circolare in un territorio diverso
da quello per cui è stata emessa la polizza
di base.

CAUZIONE
(ASSICURAZIONE)
Costituiscono
il contenuto del Ramo Cauzione i contratti
assicurativi che assolvono la stessa funzione
giuridico-economica di una cauzione in denaro
o in altri beni reali, ovvero di una garanzia
fidejussoria che un determinato soggetto
obbligato (contraente) è tenuto a costituire
a favore di un altro (beneficiario). L'obbligazione
garantita, a titolo di risarcimento danni
o penale, può sorgere a seguito di violazione
di obbligazioni primarie di "fare"
e di "non fare" o anche di "dare",
purché previste in una disposizione normativa
o in un contratto. Sono escluse le garanzie
di natura puramente fiduciaria, prestate
cioè a fronte di operazioni finanziarie
non riconducibili a contratti tipicamente
disciplinati.
CERTIFICATO
DI ASSICURAZIONE
Rilasciato
dall'assicuratore della R.C. auto e natanti
per attestare che il veicolo (o il natante)
è coperto da una assicurazione. Riporta
il periodo di validità della assicurazione.

C.I.D.
Convenzione
per lIndennizzo Diretto. Accordo tra
numerose compagnie dassicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità
civile Auto in base al quale il danneggiato
ha la possibilità di ottenere il rimborso
direttamente dalla propria compagnia si
assicurazione, la quale provvederà successivamente
a chiedere il rimborso alla compagnia del
mezzo responsabile dellincidente.
La CID opera solamente quando non ci sono
feriti; qualora nellincidente sia
coinvolto un motorino la CID non è operante.

CLAUSOLA
(O PERIODO) DI CARENZA
E'
una clausola contrattuale, inserita nelle
polizze vita senza visita medica, in forza
della quale, se il decesso dell'assicurato
avviene entro i primi sei mesi dal perfezionamento
della polizza, l'assicuratore corrisponde
solo una somma pari ai premi netti versati.
Questa clausola non viene tuttavia applicata
se la morte è conseguenza diretta di malattia
infettiva acuta oppure di infortunio.

CLAUSOLA
DI RECESSO
Consente all'assicuratore di recedere
dal contratto con un preavviso (normalmente
di 15 giorni) da darsi mediante raccomandata
dopo ogni denuncia di sinistro e sino allo
scadere di un certo termine (di regola 30
giorni) dalla definizione del medesimo,
avvenuta col pagamento indennità o in altro
modo. La facoltà di recesso in caso di sinistro
è parimenti concessa alla compagnia assicurativa.

COMMISSIONE
DI COLLOCAMENTO/DI SOTTOSCRIZIONE
Nel
risparmio gestito indica la spesa a carico
del risparmiatore al momento della sottoscrizione
delle quote di un fondo (comune o SICAV).
La commissione remunera lattività
di consulenza e di intermediazione.

COMMISSIONE
DI GESTIONE
Nel
risparmio gestito indica la commissione
che il fondo paga periodicamente alla società
di gestione. Per questultima rappresenta
lutile per la sua l'attività di "amministrazione
attiva" dei patrimonio dei fondo.
COMMISSIONE
DI RIMBORSO/DI USCITA
Nel
risparmio gestito indica la spesa sostenuta
dal risparmiatore (versata alla società
di gestione) nel momento in cui chiede il
riscatto delle quote.

CONCORSO
DI COLPA
E'
la situazione che si determina quando un
fatto dannoso non può essere riferito in
via esclusiva ad un unico responsabile,
perché dovuto ai comportamenti colposi (paritetici
o meno) di più soggetti. Nella circolazione
dei veicoli senza guida di rotaie, per cui,
in caso di scontro, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli.

CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE
Insieme
di articoli che regolano i rapporti fra
assicuratore e assicurato. Il loro scopo
è quello di uniformare le condizioni contrattuali
fra la compagnia di assicurazione e tutti
i suoi assicurati in un determinato ramo
CONDIZIONI
PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Insieme
di articoli predisposti dal contraente che
variano in base alle specifiche esigenze
e del tipo di rischio assicurato.

CONTRAENTE
E'
la persona fisica o giuridica che sottoscrive
il contratto assicurativo e si impegna a
versare le somme pattuite (premi) alle scadenze
previste contrattualmente.

CONTRASSEGNO
Documento
che prova l'esistenza dell'assicurazione
obbligatoria per la Responsabilità Civile
derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti. La legge impone
che debba essere collocato in modo ben visibile
sul veicolo, per consentire alle forze dellordine
di accertare l'impresa che presta l'assicurazione,
i termini di scadenza della garanzia e la
coincidenza con la targa del veicolo. La
mancata esposizione del contrassegno comporta
una sanzione.

CONTROASSICURAZIONE
Clausola
contrattuale presente in alcune polizze
vita che prevede la restituzione ai Beneficiari
designati dei premi versati qualora lassicurato
premuoia alla scadenza contrattuale (assicurazioni
per il caso vita).

DANNO
In ordine al contratto di assicurazione
è la perdita (diminuzione) patrimoniale
subita dall'assicurato in conseguenza di
un sinistro. Può essere diretto o indiretto
a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta
del sinistro stesso.

DANNO
EMERGENTE
Perdita
subita dallassicurato per immediata
conseguenza del sinistro.

DANNO
(NON PATRIMONIALE)
Riguarda
la sfera psichica, incidendo sulla stessa
con dolori, ansie e paure per un fatto interessante
la propria persona (es. lesioni personali
riportate) o la persona altrui legata da
particolari vincoli affettivi (es. morte
di un congiunto). E' risarcito solo quando
il fatto contiene gli estremi di un reato.

DANNO
(PATRIMONIALE)
E'
l'incisione inferta dal fatto illecito alla
sfera patrimoniale attuale (danno emergente)
o futuro (lucro cessante).

DANNO
AMBIENTALE
Consiste
nell'alterazione, nel deterioramento o nella
distruzione, parziale o totale, dell'ambiente,
causate da qualunque fatto doloso o colposo
in violazione di disposizioni di legge o
di provvedimenti adottati in base a legge.
L'autore del fatto è tenuto al risarcimento
nei confronti dello Stato, legittimato a
promuovere l'azione avanti il giudice ordinario.
Parimenti legittimati sono anche gli enti
territoriali su cui incidono i beni oggetto
del fatto lesivo. L'assicurazione R.C. inquinamento
non copre questo tipo di danno.

DANNO
BIOLOGICO
Configurazione
di danno indipendente dalle due tradizionali
(patrimoniale e non patrimoniale), e riscontrabile
in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona
umana a titolo di lesione del diritto alla
salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Questo danno può coesistere - in caso di
lesioni personali - col danno patrimoniale
e morale.

DECORRENZA
Data
di inizio dell'assicurazione; se il premio
è versato contestualmente alla stipulazione
della polizza, essa coincide con la data
di effetto della garanzia.

DENUNCIA
(DI SINISTRO)
E'
l'avviso del sinistro che l'assicurato deve
dare (all'assicuratore o al suo agente)
normalmente entro tre giorni da quello del
sinistro stesso o da quello in cui esso
assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità.
L'inadempimento doloso all'obbligo dell'avviso,
comporta la perdita indennità in ragione
del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.

DETRAIBILITÀ
IRPEF
Possibilità concessa per legge al Contraente
di ottenere un risparmio fiscale detraendo
dall'imposta lorda sui redditi per le persone
fisiche (IRPEF) il 19% del premio versato
(per polizze vita e infortuni). La detraibilità
massima concessa è pari a L. 475.000 (19%
di L. 2.500.000). Per i fondi pensione aperti
le somme versate rappresentano onere deducibile
(abbattono limponibile). Il risparmio
ottenibile dipende quindi dallaliquota
marginale più elevata.

DIARIA
DA RICOVERO
Indennità giornaliera corrisposta per
ogni giorno di degenza in istituti di cura
autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera
in conseguenza di infortunio o malattia.
Con un sovrappremio si può estendere la
corresponsione della diaria alla convalescenza
post ricovero o alla ingessatura.

DICHIARAZIONI
INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni rese contrattualmente
dal contraente e dall'assicurato debbono
essere veritiere e complete in ordine alle
circostanze del rischio. Se non lo sono,
l'assicuratore qualora dimostri che
in caso di conoscenza della verità non avrebbe
concluso il contratto o lo avrebbe concluso
a condizioni diverse - può: 1) impugnare
il contratto per ottenerne lannullamento
(ove il contraente abbia agito con dolo
o colpa grave); b) recedere dal contratto
(ove manchino le connotazioni dolose o gravemente
colpose di cui sopra). Il termine a disposizione
dell'assicuratore per l'annullamento o il
recesso è di tre mesi dall'acquisizione
della verità. Nell'ipotesi a) i sinistri
verificatisi prima del decorso dei tre mesi
non comportano pagamento di indennità. Nell'ipotesi
b) i sinistri verificatisi prima della scoperta
della verità, o prima della dichiarazione
di recesso, danno luogo ad un pagamento
ridotto, in base alla proporzione fra premio
percepito e premio adeguato alla situazione
reale. Nell'ipotesi a) i premi in corso
all'atto dell'impugnazione sono acquisiti
all'assicuratore. L'assicuratore può provare
che, se avesse conosciuto lo stato delle
cose nella sua realtà, si sarebbe regolato
in un certo modo (rifiutando la copertura
o chiedendo un premio maggiore) con documenti
- circolari, tariffe, lettere - ovviamente
di data non sospetta.

DIFFERIMENTO
Nelle polizze vita indica il periodo
che intercorre tra la data di effetto del
contratto e quello in cui viene liquidato
il capitale o corrisposta la rendita (scadenza
contrattuale). Il termine non va confuso
con la cosiddetta Opzione di differimento,
facoltà concessa al contraente di una polizza
vita mista o caso vita di differire (rinviare)
nel tempo la riscossione del capitale od
il percepimento della rendita prevista dalla
polizza.

DURATA
DELLA ASSICURAZIONE
Salvo diversa pattuizione, lassicurazione
entra in vigore dalle ore 24 del giorno
in cui è stato sottoscritto il contratto
e versato il premio previsto (o la prima
rata di premio) e termina alle ore 24 del
giorno indicato come data di scadenza finale.
Nelle assicurazioni contro i Danni,
se la durata contrattuale supera il decennio,
le parti possono recedere dal contratto
nonostante patto contrario alla scadenza
del decimo anno assicurativo. Alla scadenza
contrattuale, in mancanza di disdetta data
da una delle parti con lettera raccomandata,
la polizza è prorogata per un anno e così
successivamente di anno in anno.

ESONERO
(DAL PAGAMENTO DEL PREMIO)
Clausola contrattuale che prevede l'esonero
dal pagamento dei premi qualora sopravvenga
invalidità totale e permanente dell'assicurato.

FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO
Forma di risparmio gestito che consiste
nel raccogliere i capitali dei singoli risparmiatori
per effettuare investimenti in titoli mobiliari
(azioni, obbligazioni, titoli derivati).
La ripartizione del rischio viene attuata
mediante la diversificazione degli investimenti.
La raccolta del risparmio avviene mediante
l'emissione di quote dette "parti".
Per i risparmiatori, consente il vantaggio
di un'ampia diversificazione, anche nel
caso di investimenti esigui (possibilità
non raggiungibile dagli investitori indipendenti)
e la possibilità di uscire dal fondo in
qualsiasi momento. E' possibile la scelta
tra numerose linee di investimento.

FONDO
DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
E' un fondo alimentato dagli utenti
dei mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione
R.C., mediante una percentuale, fissata
con decreto ministeriale; attualmente è
pari al 4% ed è incorporata nel premio di
tariffa. Il fondo garantisce il risarcimento
dei danni fisici causati da mezzi rimasti
non identificati, oppure risultati non assicurati,
o assicurati presso imprese poste in liquidazione
coatta amministrativa.

FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane
a carico dell'assicurato. Normalmente espressa
in cifra fissa. Ne esiste una pluralità
di formulazioni relative ai diversi rami
ed alle diverse tipologie di rischi. Le
franchigie sono utilizzate per ridurre il
costo della polizza (possono essere inserite
su rischiesta del contraente) oppure sono
imposte dalla impresa qualora ritenga il
rischio troppo elevato.

FURTO
(ASSICURAZIONE)
Contratto di assicurazione con il quale
determinati beni vengono garantiti contro
gli eventi dannosi determinati da: furto,
rapina, scippo, guasti cagionati dai ladri,
etc.

FURTO
(CON DESTREZZA)
E' il furto commesso con abilità tale
da eludere l'attenzione del derubato o delle
persone vicine. L'assicurazione prevede
l'estensione a tale forma di furto solo
per particolari casi. Manca infatti la peculiarità
del furto assicurabile che consiste nel
superamento o rottura di particolari protezioni
dei beni assicurati.

FURTO
(CON ROTTURA O SCASSO)
E' il furto commesso mediante rottura
o forzamento delle serrature e dei mezzi
di chiusura dei locali e dei mobili contenenti
le cose assicurate, oppure praticando una
breccia nei muri o nei soffitti dei locali
stessi.

GARANZIA
PAGAMENTO DEL PREMIO
Impegno della cedente a regolare il
premio dovuto entro un termine convenuto
con il riassicuratore. Questa garanzia si
applica principalmente nella riassicurazione
facoltativa. In caso di ritardo nella regolazione
del premio dovuto, rispetto al termine stabilito,
il riassicuratore ha la facoltà di ritenersi
sollevato da ogni impegno.

GARANZIE
ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire alcune
estensioni di garanzia concesse con (o senza)
sovrappremi. Nel ramo auto si considerano
accessorie la responsabilità civile del
figlio minore, la rottura dei cristalli,
il ricorso terzi da incendio, etc.

GLOBALE
(ASSICURAZIONE O POLIZZA)
Tipologia contrattuale così definita
in quanto accorpa - in una unica polizza
- garanzie proprie di Rami diversi, spesso
soggette a imposte governative di varia
entità sui relativi premi. Un esempio classico
è quello della Globale Fabbricati.

GLOBALE
FABBRICATI (POLIZZA)
Questa polizza ha lo scopo di coprire
contestualmente tutti i rischi, ancorché
rientranti in Rami diversi, gravanti sulla
proprietà del fabbricato (individuale, in
comunione, condominiale): Incendio, R.C.T.
, R.C.O. (relativamente al portiere ed altri
dipendenti), furto, rottura dei cristalli,
danni d'acqua, ecc. Agli effetti del bilancio
i premi vengono attribuiti a ciascun ramo
interessato.

G.P.F.
(GESTIONE PATRIMONIALE IN FONDI)
Servizio offerto allinvestitore
da un intermediario finanziario, che dovrebbe
garantire unallocazione ottimale del
capitale e quindi il massimo rendimento
possibile per un dato livello di rischio.
Linvestimento è orientato allacquisto
di quote di fondi comuni o di Sicav; limporto
richiesto per accedere ad una G.P.F. è solitamente
inferiore rispetto ad una gestione in titoli.

G.P.M.
(GESTIONE PATRIMONIALE MOBILIARE)
Servizio offerto allinvestitore
da un intermediario finanziario che impiega
i capitali acquistando titoli o strumenti
finanziari in base alla linea prescelta
dallinvestitore stesso. I tagli minimi
per una gestione patrimoniale sono solitamente
elevati, intorno ai 400 milioni; tale limite
è dettato dalla necessità di garantire al
cliente un adeguato livello di diversificazione
del portafoglio.

IMPOSTA
(SUI PREMI ASSICURATIVI)
Viene applicata sui premi assicurativi
in misura che varia da Ramo a Ramo. L'impresa
ne è esattore per conto dello Stato, ma
essa è a totale carico del contraente e
non può in alcun caso essergli rimborsata.
Nel ramo vita e infortuni è pari al 2.5%,
nella RC auto è del 10.5%, etc.

IMPRESA
(DI ASSICURAZIONE)
Per legge, l'impresa di assicurazione
deve essere costituita in forma di ente
pubblico, di società per azioni, oppure
di società cooperativa o mutua assicuratrice.
Nel linguaggio comune, questa particolare
impresa viene chiamata "Compagnia".

INABILITA
TEMPORANEA (INFORTUNI)
Somma che viene corrisposta per ogni
giorno di inabilita lavorativa temporanea
(incapacità ad attendere alle occupazioni
dichiarate) dovuta ad infortunio. Nella
forma base la garanzia prevede lerogazione
del 100% dellindennità giornaliera
pattuita per tutto il tempo in cui lAssicurato
si è trovato nella totale incapacità di
attendere alle proprie occupazioni; il 50%
della somma giornaliera pattuita per tutto
il tempo in cui ha potuto attendere solo
in parte alle occupazioni medesime. Nella
forma "A totale" lindennità
giornaliera pattuita viene corrisposta al
100% anche per tutto il tempo in cui lassicurato
ha potuto attendere solo in parte alle occupazioni
dichiarate in polizza.

INABILITA'
TEMPORANEA
Incapacità fisica, totale o parziale,
ad attendere alle occupazioni dichiarate.
La garanzia prevede la liquidazione del
100% dellindennità giornaliera pattuita;
mentre nel caso di inabilità parziale la
liquidazione è limitata al 50%. (tale procedura
di indennizzo è derogabile applicando linabilità
"a totale" che prevede un sovrappremio).
Il periodo di corresponsione della indennità
per inabilità temporanea è abitualmente
limitato ad un anno. Spesso la garanzia
prevede una franchigia - assoluta o relativa
- espressa in giorni, con la quale le imprese
tendono a limitare gli esborsi per danni
di modesta entità.

I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale per lAssicurazione
contro gli infortuni sul Lavoro. Ente di
diritto pubblico che gestisce le assicurazioni
sociali relative a malattie professionali
e infortuni sul lavoro.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia in caso
di sinistro.

INDEX
LINKED
Polizza di assicurazione sulla vita
le cui prestazioni sono legate (Linked)
allandamento di alcuni indici (Index)
di borsa. La polizza, offrendo generalmente
un capitale minimo garantito a scadenza
permette di investire nei mercati finanziari
senza mettere a rischio la somma investita.
Sono strumenti più dinamici rispetto alle
polizze tradizionali ed il loro rendimento
dipende dalla crescita del mercato azionario
di riferimento.

INFORTUNI
(ASSICURAZIONE)
La polizza infortuni permette di limitare
le conseguenze economiche negative conseguenti
ad un infortunio.
Le polizze infortuni si distinguono su alcune
tipologie contrattuali e, più precisamente:
individuali e cumulative, a loro volta riferite
a rischi professionali, extraprofessionali
(o entrambi), a rischi della circolazione,
aeronautici, ecc. Sovrappremi possono essere
applicati per la pratica di attività sportive
più o meno pericolose o per particolari
estensioni di garanzia. Spesso le polizze
prevedono il rimborso delle spese mediche,
da ricovero, rette di degenza, ecc., a condizione
che tali spese si siano rese necessarie
in conseguenza di un infortunio indennizzabile.

I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza
sociale. Ente di diritto pubblico che gestisce
le assicurazioni sociali. AllINPS
fanno capo i fondi pensione dei lavoratori
dipendenti e numerose altre gestioni speciali;
come per esempio la cassa integrazione e
lerogazione delle indennità di malattia.

INVALIDITÀ
PERMANENTE
Perdita o diminuzione definitiva ed
irrimediabile della capacità ad un lavoro
proficuo, indipendentemente dalla professione
svolta. Linvalidità permanente conseguente
ad infortunio viene quantificata in base
a delle apposite tabelle (ANIA: normalmente
utilizzata nei contratti assicurativi non
distingue la parte destra da quella sinistra
del corpo; la tabella INAIL che prevede
una valutazione più elevata rispetto alla
tab. ANIA, distingue invece la parte sinistra
da quella destra; se offerta solitamente
prevede un sovrappremio, in quanto maggiormente
onerosa per limpresa. Linvalidità
permanente da malattia viene valutata, decorso
un anno dalla denuncia della malattia, da
un medico legale. Nellinvalidità permanente
la perdita funzionale di un organo o di
un arto viene parificata alla perdita anatomica.

ISTITUTO
DI CURA
Ospedale, Clinica, Casa di Cura, regolarmente
autorizzati al ricovero di malati, esclusi
comunque stabilimenti termali, case di convalescenza
e di soggiorno.

I.S.V.A.P.
- ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE
Ente pubblico costituito nel 1982 ed
assorbe i compiti di vigilanza sulle assicurazioni
private. Nell'ambito del Servizio Ispettivo
è istituita una Sezione Reclami, per istruire
i reclami degli interessati al servizio
assicurativo, agevolare l'esecuzione dei
contratti da parte delle imprese assicuratrici,
segnalare al Presidente i casi di inadempienza.

KASKO
Assicurazione relativa ai guasti accidentali
riportati da un veicolo in conseguenza di
avvenimenti relativi alla circolazione.
E' praticata in due forme: 1) copre i danni
da urto, collisione o ribaltamento; 2) copre
i soli danni da collisione con veicoli identificati.

LETTERA
DI DISDETTA
Quando il contraente intenda recedere
da un contratto di assicurazione, è tenuto
a manifestare la propria volontà all'impresa
inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente
stabiliti (solitamente per raccomandata),
una lettera di disdetta. Questa deve essere
spedita (solitamente per raccomandata alla
agenzia di competenza) prima che siano decorsi
i termini previsti in polizza (di norma
uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti
gli elementi atti a identificare la polizza
cui si riferisce.

LIQUIDATORE
(SINISTRI)
Soggetto, normalmente dipendente da
un'impresa, preposto all'operazione di definire
e disporre i pagamenti dei sinistri.

LIQUIDAZIONE
(SINISTRI)
Procedura di risarcimento di un danno,
attraverso la quale si perviene all'accertamento
ed al pagamento del danno stesso.

LUCRO
CESSANTE
Guadagno non più percepito da un individuo
a causa di un danno subito. Esempio:
Mauro, lavoratore autonomo, a causa di un
infortunio stradale provocato da un terzo
non può lavorare per due mesi (le due mensilità
rappresentano quindi il lucro cessante).

MASSIMALE
Cifra riportata nel contratto di polizza
che rappresenta limporto fino al quale
la compagnia simpegna a prestare la
garanzia assicurativa. Per il cliente quantifica
la copertura di polizza mentre per limpresa
rappresenta la massima esposizione al rischio
in termini di capitali.

MINIMO
NON INDENNIZZABILE
Rappresenta la parte del danno liquidabile
che rimane a carico dellassicurato.
Solitamente il minimo non indennizzabile
è associato ad uno scoperto. Se unauto
è assicurata per il gli eventi atmosferici
con uno scoperto del 10% ed un minimo non
indennizzabile di L. 500.000, significa
che la parte del danno a carico dellassicurato
(e quindi non risarcibile) è pari al valore
più elevato tra il 10% dellammontare
complessivo del danno e L. 500.000. In pratica
se lammontare complessivo del danno
è pari o inferiore a 5 mil. verrà applicata
una franchigia fissa di L. 500.000; se lammontare
del danno supera i 5 mil. verrà applicata
una franchigia del 10%.

MORTE
La morte dellassicurato determina
(sussistendo le condizioni contrattuali)
la liquidazione agli aventi diritto dellindennità
assicurata. La garanzia è solitamente inclusa
sia nelle polizze Vita che Infortuni.

MORTE
PRESUNTA
Qualora il corpo dellassicurato
non venga ritrovato entro un anno a seguito
di arenamento, affondamento o naufragio
del mezzo di trasporto terrestre, aereo,
lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto
lindennizzo previsto per il caso di
morte, considerando levento di cui
sopra come infortunio.

PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
Cointeressenza riconosciuta all'assicurato,
in relazione all'andamento tecnico del rischio.
Anche se raramente la partecipazione agli
utili può formare oggetto di clausola riferita
ai rami danni.

PERITO
ASSICURATIVO
Esperto in specifici settori merceologici
che svolge attività di valutazione e stima
di valori, danni od accertamenti di particolari
situazioni, connesse alla natura ed alle
conseguenze di un sinistro.

PIGNORAMENTO
Le somme dovute dall'assicuratore al
contraente o al beneficiario in dipendenza
di contratto di assicurazione non possono
essere sottoposte ad azione cautelare. Sono
salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni
relative alla revocazione degli atti compiuti
in pregiudizio dei creditori e quelle relative
alla collazione, alla imputazione e alla
riduzione delle donazioni.

POLIZZA
(DI ASSICURAZIONE)
E' il documento (contratto)che prova
l'assicurazione e che l'assicuratore è obbligato
a rilasciare (munito della sua firma dellagente)
al contraente. Nel documento sono indicate
le generalità del contraente, delle persone
o delle cose assicurate e le condizioni
che regolano l'assicurazione, il premio,
i massimali, le eventuali garanzie particolari,
franchigie, etc.

PREMIO
Il premio è limporto pattuito
nel contratto di polizza che il contraente,
a fronte delle prestazioni garantite, simpegna
a versare. Il premio può essere periodico
(mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale,
semestrale, annuale) unico (cioè versato
in un'unica soluzione), rivalutabile (per
le polizze vita o per quelle con clausola
di rivalutazione) oppure soggetto a regolazione
premio alla ricorrenza annuale (molte polizze
RC sono legate a quantità variabili nel
tempo, quali il numero di operai, il fatturato,
le mercedi, etc.). Il pagamento del premio
pattuito rappresenta il principale obbligo
del contraente. Il mancato pagamento del
premio determina la sospensione dellassicurazione
dal 15 giorno successivo alla scadenza della
rata di premio non pagata per tutti i rami
(compreso RC. Auto) mentre per le polizze
vita il periodo di proroga è di 30 giorni.

PREMIO
LORDO (O FINITO)
E il premio effettivamente dovuto
dal contraente alla società. Nel premio
lordo sono compresi: il premio puro (corrispondente
al concetto matematico del rischio), i caricamenti
(in pratica lutile che remunera tutta
la struttura agenziale) ,gli eventuali accessori
(spese relative alla gestione della pratica,
invio degli avvisi di scadenza, etc.) e
le imposte dovute allo stato (in ragione
di una percentuale variabile a seconda del
ramo in oggetto).

PREMIO
PURO
Il premio puro si ottiene mettendo in
relazione la frequenza dei sinistri con
il costo medio dei sinistri stessi, entrambi
stimati. Sul piano teorico, se annualmente
si verificano un numero di sinistri pari
a quello previsto dalle probabilità, con
il premio puro la compagnia chiude in perfetto
pareggio (la somma dei premi unici equivale
a quella complessivamente liquidata per
i sinistri occorsi). Rappresenta quindi
il costo puro per la compagnia per lacquisizione
del rischio.

PREMORIENZA
Nelle assicurazioni attinenti al ramo
vita, indica la morte dell'assicurato prima
della scadenza contrattuale, o comunque
anteriore ad una certa data stabilita al
momento del contratto.

PRESCRIZIONE
Secondo il codice civile la prescrizione
è lestinzione di un diritto, in quanto
non esercitato dal titolare del medesimo
entro il tempo determinato dalla legge.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione
si prescrivono in un anno. Scaduto il termine
lassicurato o il beneficiario non
potranno più far valere alcun diritto alla
compagnia.

PRESTITO
Lassicuratore può concedere al
contraente prestiti pari al valore di riscatto
delle polizze purché al momento della richiesta
abbia pagato almeno tre annualità. Qualora
il contraente abbia chiesto di usufruire
della detrazione dimposta concessa
sulle polizze vita il suddetto limite è
per legge innalzato ad anni 5.

PRIMO
RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla
quale la Compagnia risponde dei danni sino
alla concorrenza della somma assicurata,
senza applicazione della Regola Proporzionale.
Esempio: se unabitazione è assicurata
per il furto del contenuto con un massimale
di L. 10 mil. e riporta un furto per 5 mil.
la compagnia provvede alla liquidazione
totale del danno, indipendentemente dal
valore globale del contenuto al momento
del sinistro.

PRINCIPIO
DI INDENNITA
Principio fondamentale dellassicurazione
contro i danni in base al quale lassicuratore
non deve mai risarcire più del dovuto allassicurato.
La prestazione dellassicuratore deve
servire a compensare il danno realmente
sofferto dallassicurato e non porre
questultimo in una situazione migliore
di quella in cui si sarebbe trovato se il
sinistro non fosse avvenuto.

PROROGA
Clausola per mezzo della quale una polizza
si rinnova (solitamente per un anno) alla
sua scadenza in assenza di disdetta da una
delle due parti. I termini e le modalità
con le quali le parti possono esercitare
la disdetta sono descritte nel contratto
di polizza.

PROSPETTO
INFORMATIVO (O NOTA INFORMATIVA)
Documento che contiene tutte le informazioni
indispensabili per conoscere la natura e
i rischi di investimento proposto dallagente
assicurativo o dal promotore finanziario.
La consegna del prospetto informativo è
obbligatoria per ogni proposta di utilizzo
del dei risparmio. Contiene indicazioni
sulla società che propone l'operazione,
sul contenuto dell'investimento, sui suoi
rischi.

PROVA
(DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE)
Il contratto di assicurazione deve essere
provato per iscritto.

PROVA
(ONERE DELLA)
Chiunque voglia far valere il proprio
diritto al risarcimento di un danno subito
deve provare che ne sussistono le condizioni.

PROVVIGIONE
E' la remunerazione degli affari assicurativi
gestiti e procacciati dall'agente, dal broker
o dal produttore e corrisposta a questi
dall'impresa.

QUIETANZA
(DI PREMIO)
Documento rilasciato dall'impresa per
convalidare il pagamento delle rate di premio
successive alla stipulazione della polizza.
Deve recare la firma della persona autorizzata
ad effettuare l'incasso, nonché la data
(e a volte l'ora) dell'avvenuto incasso.

RAMO
Per Ramo assicurativo si intende una
determinata attività assicurativa afferente
ad un determinato rischio o ad un gruppo
di rischi tra loro similari. In nostro ordinamento,
utilizza la seguente classificazione dei
rischi per ramo: 1) Infortuni (compresi
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
2) Malattia; 3) Corpi di veicoli
terrestri (esclusi quelli ferroviari); 4)
Corpi di veicoli ferroviari; 5) Corpi
di veicoli aerei; 6) Corpi di veicoli
marittimi, lacustri e fluviali; 7)
Merci trasportate (compresi merci, bagagli
e ogni altro bene); 8) Incendio ed
elementi naturali; 9) Altri danni
ai beni; 10) R.C. autoveicoli terrestri;
11) R.C. aeromobili; 12) R.C.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
13) R.C. generale; 14) Credito;
15) Cauzione; 16) Perdite
pecuniarie di vario genere; 17) Tutela
giudiziaria; 18) Prestazioni di assistenza
(IMA Assistance o simili); 19) Classificazione
per il ramo Vita; 20) Classificazioni
complementari.

R.C.
CONTRATTUALE
E' la responsabilità originata dalla
violazione degli obblighi previsti e sottoscritti
dalle parti con un libero contratto. La
R.C. contrattuale contiene una presunzione
di colpa nei confronti di chi non adempie
all'obbligazione, nel senso che questi risponde
dei danni derivanti dal suo inadempimento,
ove non riesca a dimostrare che linadempienza
non è a lui imputabile.

R.C.
DELLA FAMIGLIA
Complesso di responsabilità gravanti
sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito
della vita privata, derivanti dalla responsabilità
civile stabilita dagli art. 2043 e seg.
del codice civile. Nella responsabilità
civile della famiglia sono comprese ad esempio
la responsabilità dei genitori per il fatto
dei figli minori, la proprietà o la conduzione
della casa, la proprietà di animali, etc.
Definita anche "R.C. capofamiglia"
è oggetto di una apposita polizza assicurativa.

R.C.
EXTRA-CONTRATTUALE
E' la responsabilità derivante dalla
violazione di diritti assoluti (alla vita,
all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.),
riconosciuti dalla legge a tutti. La R.C.
extra-contrattuale discende dal citato articolo
2043 del codice civile e segg.

R.C.
OPERAI
Più correttamente definita R.C. prestatori
d'opera include i seguenti ambiti di applicazione:
la rivalsa dell'I.N.A.I.L.; le pretese di
maggior danno (rispetto alle prestazioni
I.N.A.I.L) avanzate dal lavoratore danneggiato;
leventualmente danno biologico subito
dal lavoratore stesso. Tali rischi sono
coperti nella sezione indicata con la sigla
R.C.O. della polizza per la responsabilità
civile generale.

R.C.
POSTUMA
Responsabilità civile per danni cagionati
a terzi da opere o beni dopo il loro compimento,
la loro installazione, la loro produzione
o vendita. Per la rovina di edifici la responsabilità
del costruttore si esaurisce in 10 anni.

R.C.
PRODOTTI
Recentemente recepita dalla normativa
italiana, rappresenta la responsabilità
presunta, gravante sul produttore per i
danni causati da prodotti difettosi (o considerati
non sufficientemente sicuri), per difetti
di fabbricazione (compresa l'ideazione e
la progettazione) e di commercializzazione
(scelta dei canali distributivi, presentazione
al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.).

R.C.
PROFESSIONALE
Responsabilità gravante sui professionisti
(amministratori di condomìni, architetti,
avvocati, commercialisti, ingegneri, medici,
notai, etc.) per la cattiva esecuzione dei
contratti d'opera intellettuale posti in
essere con la clientela . In questo caso
ad essere tutelata dalla copertura assicurativa
è la responsabilità contrattuale.

RECESSO
Risoluzione di un contratto di assicurazione
su richiesta di una delle due parti. La
legge e le condizioni generali di assicurazione
stabiliscono i casi, i tempi e le modalità
con le quali le parti possono recedere dal
contratto.

REGOLA
PROPORZIONALE
Se lassicurazione copre solo una
parte del valore che le cose assicurate
avevano al momento del sinistro, la Compagnia
risponde dei danni in proporzione alla suddetta
parte (art. 1907 del Codice Civile). Esempio:
se un bene assicurato per L. 50 mil. vale
in realtà il doppio al momento del sinistro
(L. 100 mil.) e riporta un danno per 10
milioni, la compagnia in applicazione della
regola proporzionale liquiderà un indennizzo
pari alla metà del danno accertato, cioè
L. 5 mil. La regola proporzionale può in
alcuni casi essere derogata applicando la
forma "A primo rischio assoluto",
che prevede un sovrappremio.

RENDITA
Erogazione periodica da parte della
compagnia e a favore di un beneficiario
di una prestabilita somma di denaro. Nelle
polizze vita miste, caso vita od agganciate
a quote di fondi (Unit linked) o indici
azionaridi (Index Linked), prima della scadenza
contrattuale il beneficiario, in alternativa
alla riscossione del capitale, può chiedere
lerogazione di una rendita.

RENDITA
VITALIZIA
Erogazione periodica (mensile, trimestrale,
... , annuale) di una prestabilita somma
di denaro, per tutto il tempo in cui è in
vita lassicurato (= vitalizia). La
pensione di anzianità o vecchiaia erogata
dallINPS rappresenta il più tipico
esempio di rendita vitalizia.

RENDITA
VITALIZIA REVERSIBILE
Caso particolare della rendita vitalizia,
qualora questa sia reversibile (trasformabile),
in caso di morte dell'assicurato, in favore
di un coassicurato finché resta in vita.

RESPONSABILITA
CIVILE
Deriva dallarticolo 2043 del C.C.
che recita: "Qualunque fatto doloso
o colposo che cagioni ad altri un danno
ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto
a risarcire il danno". Da tale obbligo
di legge nasce lassicurazione di Responsabilità
Civile (R.C.) in forza della quale lassicurazione
si impegna a tenere indenne lassicurato
(entro i massimali previsti) delle somme
che questi sia tenuto a pagare per danni
involontariamente cagionati a terzi. Trattasi
di un'assicurazione contro i danni (in questo
caso contro la perdita patrimoniale). Lassicurazione
contro tale rischio viene comunemente detta
assicurazione R.C. e riguarda vari ambiti:
R.C. auto e natanti, R.C. generale, R.C.
professionale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento,
etc.

RETROCESSIONE
Partecipazione degli assicurati ai rendimenti
che la Compagnia di assicurazione realizza
mediante le gestioni finanziarie separate.

RICOVERO
Degenza in Istituto di Cura che comporti
il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital)
di almeno 6 ore continuative.

RIDUZIONE
(NELLA POLIZZA VITA)
Opzione concessa, a partire dal terzo
anno assicurativo, al contraente di una
polizza vita (mista o caso vita): consente
in caso di sopraggiunte difficoltà economiche
di mantenere in vigore la polizza per i
soli capitali versati, liberando il contraente
da ulteriori versamenti. Lopzione,
che non comporta alcuna penalizzazione,
consente al contraente di continuare a beneficiare
dellalta partecipazione agli utili
derivanti dai fondi a gestione separata.

RISARCIMENTO
Obbligazione gravante sul responsabile
che ha commesso un fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno ingiusto (art.
2043 del C.C.).

RISCATTO
(DI UNA POLIZZA VITA)
Facoltà concessa al contraente di una
polizza vita di chiedere lanticipata
risoluzione del contratto. Il riscatto è
un'operazione economicamente sfavorevole,
soprattutto se condotta nei primi anni di
vita del contratto. In caso di riscatto
nei primi cinque anni di vita della polizza
il contraente deve restituire le eventuali
somme portate in detrazione.

RISCHIO
(ASSICURATO)
E' la situazione, contrattualmente definita
e prevista in polizza, al cui verificarsi
scattano le prestazioni assicurative pattuite.

RISCHIO
(CESSAZIONE)
Il contratto di assicurazione si scioglie
se il rischio cessa di esistere, fermo il
diritto dell'assicuratore ai premi fino
a quando viene a conoscenza della cessazione
(ed al premio in corso all'atto di tale
conoscenza.

RISCHIO
(ESCLUSO)
Definita la tipologia di rischio per
il quale è prestata lassicurazione,
la compagnia può escludere nel contratto
di polizza alcuni casi inassicurabili o
che possono essere ricompresi solamente
con il pagamento di un sovrappremio.

RITIRO
PATENTE (ASSICURAZIONE)
Assicurazione (rientrante nel ramo A.R.D.)
mirante a compensare, attraverso la corresponsione
di una diaria, l'automobilista destinatario
del provvedimento di sospensione della patente
di guida. Ad evitare la garanzia possa costituire
un incentivo ad una guida non prudente,
la prestazione assicurativa opera solo quando
il provvedimento è determinato da incidente
da circolazione che abbia provocato morte
o lesioni anche gravi e gravissime e mai
per semplici violazioni del codice della
strada. Lespressione "ritiro
patente", di uso comune, non è tuttavia
corretta, poiché la garanzia opera in caso
di sospensione temporanea e non nel caso
di ritiro (revoca) che è definitivo.

RIVALSA
Diritto dellassicuratore di rivalersi
nei confronti del responsabile dellevento
dannoso, una volta liquidato il danno a
termini di polizza (art. 1916 C.C.). Lassicuratore
può rinunciare a tale diritto a favore dellassicurato:
in questo caso si parla di rinuncia alla
rivalsa ed in polizza deve essere inserita
apposita clausola.
Esempi: nellassicurazione contro
il furto lassicuratore dopo aver liquidato
il danno allassicurato subentra a
questultimo nel diritto a chiedere
il risarcimento nei confronti dei terzi
responsabili. La cosiddetta rivalsa INAIL
è un classico esempio di rivalsa alla quale
spesso ricorre listituto nazionale:
dopo aver pagato linvalidità permanente
al lavoratore, lente può rifarsi nei
confronti del datore di lavoro, qualora
dimostri che questultimo non ha messo
in atto tutte le misure atte a prevenire
gli infortuni.

SCOPERTO
Percentuale del danno che rimane a carico
dell'assicurato; solitamente affiancato
al minimo non indennizzabile. Consente alla
compagnia di limitare lesposizione
ai rischi previsti in polizza, contenendo
di conseguenza il relativo premio. Se unauto
è assicurata per il gli eventi atmosferici
con uno scoperto del 10% ed un minimo
non indennizzabile di L. 500.000, significa
che la parte del danno a carico dellassicurato
(e quindi non risarcibile) è pari al valore
più elevato tra il 10% dellammontare
complessivo del danno e L. 500.000. In pratica
se lammontare complessivo del danno
è pari o inferiore a 5 mil. verrà applicata
una franchigia fissa di L. 500.000; se lammontare
del danno supera i 5 mil. verrà applicata
una franchigia del 10%.

SINISTRO
Nellassicurazione vita corrisponde
al decesso dell'assicurato che determina
il pagamento al Beneficiario designato in
polizza, da parte dell'Impresa, delle prestazioni
garantite dal contratto in caso di morte.

SOSPENSIONE
E RIATTIVAZIONE
Durante la vita di un contratto di assicurazione
è possibile, a determinate condizioni, pattuire
una sospensione dell'efficacia della garanzia.
Quando viene richiesto il ripristino dell'operatività,
questa si definisce riattivazione. Altra
tipologia di sospensione/riattivazione,
in questo caso automatica, si verifica se
il pagamento del premio è stato procrastinato
oltre il 15° giorno dalla scadenza della
rata.

SOTTOASSICURAZIONE
(O ASSICURAZIONE PARZIALE)
Nelle assicurazioni a valore intero
(tipica quella del Ramo Incendio), se l'assicurazione
copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva al tempo del sinistro,
l'assicuratore risponde dei danni in proporzione
della parte suddetta (regola proporzionale,
art. 1907 del Cod. Civ.). La sottoassicurazione
comporta quindi un indennizzo minore rispetto
al danno effettivamente subito; la regola
proporzionale in taluni casi può, previo
pagamento di un sovrappremio, essere derogata
(Ex: incendio o furto a primo rischio).

SUBAGENTE
DI ASSICURAZIONE
Persona che assume l'incarico di gestire
e concludere contratti per conto di un agente
di assicurazione.

SURROGAZIONE
(DIRITTO DI)
L'assicuratore che ha pagato lindennità
è surrogato (= può subentrare), fino all'ammontare
di essa, nei diritti dell'assicurato verso
i terzi responsabili. Esempio: se un teppista
con atto colposo incendia una casa assicurata,
la compagnia liquida lindennizzo previsto
contrattualmente ed automaticamente subentra
allassicurato nel diritto di chiedere
il risarcimento delle somme liquidate al
terzo responsabile (il teppista in questo
caso).
La surrogazione non ha luogo (eccetto che
per i casi di dolo) nei confronti dei figli
ed altri congiunti stretti, conviventi con
l'assicurato, e nei confronti dei suoi domestici.
Il diritto di surrogazione, comunemente
definita rivalsa, viene applicato
frequentemente anche dallINPS e dallINAIL.

SWITCH
Dallinglese "passaggio",
nel risparmio gestito indica il trasferimento
del capitale investito da un fondo ad un
altro, gestito comunque dalla medesima società
di gestione. Lo switch può essere del tutto
gratuito o comportare il pagamento di una
commissione a carico del sottoscrittore.

TASSO
Esprime il costo della copertura assicurativa
per ogni mille lire assicurate. Varia a
seconda della tipologia del rischio e rappresenta
la base fondamentale per la determinazione
del premio.

T.F.R.
Trattamento di Fine Rapporto. Questa
assicurazione, stipulata fra la compagnia
assicuratrice ed una impresa, garantisce
lammontare esatto dellindennità
di anzianità spettante al dipendente in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
qualunque ne sia la causa.

UNIT
LINKED
Polizza di assicurazione sulla vita
le cui prestazioni sono legate (Linked)
alle quote (Unit) di un Fondo Interno
appositamente predisposto dalla compagnia.
Le Unit Linked coniugano le prestazioni
di una polizza vita (capitale in caso morte)
con le caratteristiche del fondo dinvestimento
(la sottoscrizione delle Unit Linked
si traduce nellacquisto di quote del
fondo interno). Le prestazioni della polizza
sono pertanto legate al valore che le quote
hanno al momento in cui si richiede il disinvestimento.
Le Unit Linked, per la loro struttura
dinamica e flessibile, possono offrire ottimi
rendimenti e rappresentano un mezzo fondamentale
per chi desidera costruirsi una pensione
integrativa (soprattutto se non può beneficiare
delle detrazioni concesse dallo stato per
la previdenza integrativa).

VISITA
MEDICA
In alcuni casi sulle assicurazioni sulla
vita lassumibilità del rischio è legata
agli esiti di un'apposita visita medica
alla quale si deve sottoporre lassicurando.

|